Da decenni i francescani la chiedevano e finalmente è arrivata l’autorizzazione della Santa Sede a che i fratelli laici possano essere superiori. Ce la presenta il nostro giurista di fiducia. E poi fr. Fabrizio presenta la lunga lettera che fr. Antonello e Sarah hanno scritto a un loro «amico del quindicesimo secolo», Piero della Francesca. 

a cura della Redazione

 Deo gratias

Rescritto di papa Francesco sui fratelli laici 

di Alfredo Rava
Giurista, Rappresentante legale e Viceprocuratore dei frati cappuccini

 Il 18 maggio 2022 papa Francesco, con un suo Rescritto ha autorizzato il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (il DIVCSVA) a derogare a parte del can. 588 del Codice di diritto canonico (CIC).

In parole semplici il Santo Padre ha deciso che anche un religioso “non ordinato” presbitero potrà diventare Superiore a vari livelli di un istituto religioso “clericale” di diritto pontificio. Prima del rescritto tale cosa non era permessa, se non dopo avere ottenuto dispensa dalla Santa Sede: i fratelli non chierici non potevano governare nell’Ordine, nemmeno essere superiori locali di un convento.

 Misti

Nella legislazione della Chiesa oltre agli Istituti di Vita consacrata clericali esistono gli Istituti «laicali» (ve ne sono alcuni maschili e tutti quelli femminili), ma non sono considerati e regolati gli istituti “misti”, categoria che meglio descrive la natura dei frati minori cappuccini e di molti altri Istituti religiosi. Cosa si intende per Istituti di Vita consacrata «misti»? L’esortazione apostolica Vita consecrata (del 1996) al n. 61 dice che: «Alcuni Istituti religiosi […] nel progetto originario del fondatore si configuravano come fraternità, nelle quali tutti i membri - sacerdoti e non sacerdoti - erano considerati uguali tra di loro […] Occorre che questi Istituti, chiamati “misti”, valutino, sulla base dell’approfondimento del proprio carisma fondazionale, se sia opportuno e possibile tornare all’ispirazione originaria». Il Sinodo sulla Vita consacrata espresse il voto che negli istituti “misti” fosse riconosciuta a tutti i religiosi, chierici o meno, parità di diritti e di obblighi, eccettuati quelli derivanti dall’Ordine sacro. Nel documento si parla di una commissione istituita per trattare il tema, le cui conclusioni sarebbero servite alle opportune decisioni in merito: le conclusioni di tale commissione non sono state ancora pubblicate.
I frati cappuccini, gli altri ordini francescani maschili e molti istituti religiosi però da tempo chiedevano che tutti i fratelli appartenenti all’Ordine potessero diventare superiori provinciali o locali, ma, a parte qualche rara eccezione, tale dispensa non veniva concessa. Nel chiedere tale cosa al Papa, l’intento di noi cappuccini e dei francescani era quello della grazia di poter vivere secondo il carisma lasciatoci da san Francesco che nella sua Regola Bollata del 1223 (n. 7) prevede che possano essere Superiori maggiori sia sacerdoti che laici; grazia che ha caratterizzato fortemente la realtà originaria dell’Ordine dei frati minori.

 Una fraternità

Alla Regola di san Francesco fanno eco le nostre Costituzioni, che vedono in tale cosa un’espressione genuina e autentica del nostro carisma originario: «Siccome noi siamo un Ordine di fratelli, secondo la volontà di san Francesco e la genuina tradizione cappuccina, tutti i frati di voti perpetui possono accedere a tutti gli uffici o incarichi» (n. 123,6) e «Nell’ambito dell’Ordine, della provincia e della fraternità locale, tutti gli uffici e i servizi devono essere accessibili a tutti i frati» (n. 90,3). A tal proposito resta significativo, per i cappuccini, un passaggio della lettera che Papa san Giovanni Paolo II indirizza all’Ordine il 18 settembre 1996: «Codesto Ordine religioso costituisce dunque una fraternità, composta da chierici e laici che condividono la stessa vocazione religiosa secondo il carisma francescano e cappuccino, descritto nei suoi tratti essenziali dalla propria legislazione approvata dalla Chiesa».
Ritornando al rescritto di papa Francesco, il documento deroga parte del can. 588 §2 del CIC e al diritto di ogni istituto religioso “clericale”, in particolare nell’inciso «che è governato [solo] da chierici». Per i frati cappuccini questo rescritto stabilisce che un fratello non chierico: viene nominato guardiano (superiore locale) dal ministro generale con il consenso del suo consiglio su presentazione del ministro provinciale o del custode; viene nominato superiore maggiore (ministro o vicario provinciale e custode), dopo aver ottenuto licenza scritta del DIVCSVA su richiesta del ministro generale con il consenso del suo consiglio; viene eletto ministro generale o superiore maggiore, secondo le modalità previste dal regolamento per la celebrazione del capitolo, ma necessita della conferma - mediante licenza scritta - del DIVCSVA.
In tutti i casi la decisione se nominare o confermare non è automatica, ma al ministro generale e al DIVCSVA spetta di valutare il singolo caso e le motivazioni addotte dal ministro provinciale, dal capitolo o dal ministro generale. Ciò significa che il ministro generale può non confermare un superiore locale o il dicastero può anche negare la licenza scritta di sua competenza.

 Tuttavia

Posto questo, possiamo dire che finalmente tutti i fratelli, chierici e non, possono essere superiori e che la loro potestà di governo è la medesima? La risposta non è pienamente “si”.  Il rescritto infatti, pur aprendo la possibilità ad un fratello non chierico di assumere l’ufficio di superiore maggiore, dice chiaramente: fermo restando il can. 134 §1, il quale stabilisce quali persone nella Chiesa sono “ordinari”.
Un superiore maggiore fratello non chierico non può essere “ordinario” perché non è «ordinato» e la potestà di cui gode un superiore maggiore fratello non chierico non è “piena”, perché non comprende la possibilità di porre atti di potestà di giurisdizione. Ci spieghiamo meglio. La potestà di giurisdizione, o potestas regiminis, è il potere di governare i fedeli nella vita sociale della Chiesa, esiste per istituzione divina ed è legata al sacramento dell’ordine. La conclusione è che, seguendo quanto disposto dal can. 134, un Superiore maggiore non chierico non è ordinario. Tutti gli atti di governo che richiedono la potestà di giurisdizione andrebbero compiuti dal vicario provinciale presbitero, autorizzato a tale funzione dalla Santa Sede, sempre nel rispetto che il diritto universale e proprio riconosce al superiore maggiore nel processo decisionale riguardo al governo della Provincia religiosa.
Il rescritto è stato emesso il 18 maggio festa del primo santo cappuccino, san Felice da Cantalice, fratello non chierico: che questo santo insegni a tutti noi (frati e non) la “potestà” dell’amore e della carità, che lui ha esercitato eroicamente.